Quando una coppia decide di separarsi e di divorziare, ma in ballo ci sono dei figli minorenni, la strada del divorzio dinanzi al Sindaco non è percorribile. Non resta quindi che la strada del divorzio breve con la negoziazione assistita. La procedura della negoziazione assistita, introdotta con il Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, è una via alternativa ai procedimenti giudiziali previsti in materia di diritto di famiglia.
Attraverso la negoziazione assistita, infatti, i coniugi possono raggiungere una soluzione consensuale di separazione e cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (o di modifica delle condizioni di separazione e divorzio stabilite in precedenza) al di fuori delle aule di giustizia, e all’interno dello studio legale dei propri avvocati di fiducia.
Costi per divorziare oggi con figli minorenni e negoziazione assistita
Gli avvocati di entrambe le parti, sottoscrivendo la convenzione, s’impegnano ad agire con lealtà e correttezza e ad arrivare a una soluzione che soddisfi gli interessi di tutti i soggetti della famiglia coinvolti, a costi contenuti e in tempi brevi. Trattandosi di un procedimento extragiudiziale (al di fuori delle aule giudiziarie), non si deve versare allo Stato il contributo unificato pari a circa 43 euro previsto per il divorzio consensuale fatto in tribunale.
Il costo del divorzio consensuale con figli minori quindi dipende dalla parcella richiesta dall’avvocato. L’onorario chiaramente può variare da professionista a professionista, ma si aggira mediamente intorno ai 1000 e i 3000 euro, cui bisogna aggiungere l’IVA ed eventuali accessori di legge, in base alla complessità del caso. Tali compensi sono stabiliti sulla base delle tabelle parametri forensi, che stabiliscono quale debba essere il giusto corrispettivo da pagare per una determinata prestazione.
Costi per divorziare oggi con figli minorenni e procedura
La legge prevede che la negoziazione sia assistita da almeno un avvocato per parte e che la procedura si concluda in un termine minimo di 1 mese dalla sottoscrizione dell’accordo e massimo di 3 mesi (eventualmente prorogabili di 1 mese su accordo delle parti).
La negoziazione è costituita da tre fasi:
- L’invio da parte dell’avvocato del coniuge che intende avviare la procedura di un invito scritto all’altro coniuge, dove si comunica la volontà di intraprendere la negoziazione assistita;
- La sottoscrizione di una convenzione tra le parti e gli avvocati, con cui tutte le parti in gioco s’impegnano ad agire secondo buona fede, lealtà, correttezza e riservatezza;
- La sottoscrizione dell’accordo finale raggiunto, dove sono definite le condizioni della separazione (a chi sarà assegnata la casa coniugale, il mantenimento e l’affidamento dei figli).
L’accordo raggiunto dalle parti è sottoposto dagli avvocati al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, entro massimo 10 giorni dalla sottoscrizione. L’autorità, una volta accertata la regolarità, è tenuta a rilasciare l’autorizzazione. A questo punto, l’avvocato trasmetterà l’accordo all’ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto o iscritto, il quale provvederà alla trascrizione dell’accordo nei registri degli atti di matrimonio e alla sua annotazione a margine dell’atto di matrimonio.